Contributi regionali spettanti alle Fusioni in base al Programma di Riordino Territoriale 2013 della Regione Emilia Romagna
Il PRT 2013 della Regione Emilia Romagna specifica i criteri per la corresponsione dei contributi regionali alle fusioni di comuni.
Al comune di nuova istituzione spettano, nei limiti degli stanziamenti del bilancio regionale, i seguenti contributi:
- un contributo straordinario in conto capitale della durata di 3 anni che sarà quantificato dalla Legge Regionale di fusione quale compartecipazione alle spese del processo amministrativo di aggregazione dei servizi e della riorganizzazione delle strutture del comune neoistituito
- un contributo ordinario annuale della durata di 15 anni, anch’esso quantificato dalla Legge Regionale di istituzione del Nuovo Comune che tiene conto dei parametri della popolazione, dell’estensione territoriale e del numero dei Comuni che si fondono nonché del volume delle spese correnti di bilancio.
1) Contributo straordinario in conto capitale – durata 3 anni
Il contributo straordinario per spese di investimento è concesso nei tre anni seguenti all’istituzione del Nuovo Comune. Per il primo anno viene concesso d’ufficio, con determinazione del dirigente competente entro 60 giorni dall’istituzione del comune derivante dalla fusione e deve essere rendicontato.
L’importo di tale contributo, uguale per tutte le 3 annualità previste, è rapportato al numero di comuni estinti con la fusione e al numero complessivo dei dipendenti dei predetti comuni – a tempo indeterminato con riferimento alla data di istituzione del Nuovo Comune (vedi tabella seguente):
numero comuni | numero dipendenti | importo contributo |
Totale contributo Straordinario (3 anni) |
da 2 a 3 | < 30> 30 |
120.000,00 € 150.000,00 € |
|
da 4 a 5 | < 70> 70 |
200.000,00 € 300.000,00 € |
600.000,00 € |
da 6 in su | < 100 > 100 |
250.000,00 € 350.000,00 € |
Nel caso della Fusione dei quattro comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto si tratterebbe di una cifra pari a 600.000,00 € (il numero di dipendenti comunali totale a tempo indeterminato nel 2011 era inferiore a 70 addetti – non sono stati considerati i dipendenti dell’Unione).
Si tratta come specifica il PRT di un contributo finalizzato a partecipare alle spese iniziali in conto capitale che il Comune neo istituito deve sostenere per l’acquisto di beni materiali e immateriali necessari alla riorganizzazione delle preesistenti strutture amministrative comunali, messa in rete degli uffici comunali e all’eventuale costituzione degli opportuni sportelli decentrati, per l’effettuazione di eventuali LLPP urgenti per uniformare gli standard prestazionali nelle diverse parti del territorio del nuovo ente e per l’acquisto di servizi necessari ad uniformare le procedure amministrative, i sistemi informativi e i servizi per l’intero territorio ecc. È possibile l’utilizzo anche per altre tipologie di spese in conto capitale, purché strumentali all’avvio delle attività del Comune unificato.
Il contributo in questione è soggetto a rendicontazione ai sensi dell’art. 158 del TUEL.
2) Contributo ordinario annuale – durata 15 anni
Al Comune derivante dalla fusione o incorporazione è riconosciuto per 15 anni un contributo ordinario annuale sulla base dei criteri specificati nel PRT 2013.
In particolare:
Criteri. Contributo annuale e complessivo
Il contributo ordinario annuale tiene conto dei seguenti criteri:
- Popolazione (dati demografici ISTAT al 31 dicembre del penultimo anno antecedente la legge di fusione)
- Estensione territoriale
- Numero dei comuni che si fondono
- Volume delle spese correnti di bilancio (come da rendiconti consuntivi dei comuni approvati nell’ultimo anno antecedente la legge di fusione).
Il contributo annuale a base del calcolo del contributo complessivo è calcolato sommando le quote individuali rispettivamente per fasce di popolazione complessiva e di estensione territoriale come nella tabella di cui sotto e la quota stabilita dalla seconda delle tabella per fasce di volume della spesa corrente. Alla quota così individuata si aggiunge un’ulteriore quota basata sul numero di comuni che si fondono, individuata assegnando:
- un importo di 30.000,00 € nel caso di fusione cui partecipano fino a 4 comuni;
- un importo di 40.000,00 € nel caso di fusione cui concorre un numero maggiore di comuni (oltre 4 comuni)
Maggiorazione del 10% se si fondono tutti i comuni precedentemente aderenti all’Unione
Prevista maggiorazione del contributo ordinario annuale del 10% qualora il comune neo istituito derivi dalla fusione di tutti i comuni precedentemente aderenti alla medesima unione, costituita da almeno 4 comuni
Definizione contributo ordinario:
Criteri Tabella A e B |
Importo previsto DGR 390 del 8 aprile 2013 |
Popolazione da 4.001 a 10.000 abitanti |
30.000,00 € |
Territorio oltre 200 Kmq. (257,11 x i quattro comuni) |
115.000,00 € |
Volume delle spese correnti dei quattro comuni (Da 5.000.001 a 10.000.000) |
50.000,00 € |
Quota Fusione fino a 4 comuni |
30.000,00 € |
Totale parziale |
225.000,00 € |
Maggiorazione del 10% in caso di fusione di tutti i comuni aderenti alla precedente Unione |
22.500,00 € |
CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE |
247.500,00 € |
CONTRIBUTO ORDINARIO COMPLESSIVO X 15 ANNI |
3.712.500,00 € |
Ammontare delle quote annuali e contributo complessivo
Con le modifiche apportata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 390 del 8 aprile 2013, come previsto ai punti 2 e 3 dell’Allegato A alla medesima delibera, il contributo ordinario viene assegnato in quote annuali di ammontare costante per 15 anni. La prima annualità è corrisposta nell’anno in cui il nuovo Ente è formalmente istituito.
La normativa statale in tema di incentivazione di fusione di comuni. Le novità introdotte dal Decreto del Ministero dell’Interno del 10 ottobre 2012.
MINISTERO DELL’INTERNO – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Decreto 10 ottobre 2012 sulla disciplina delle modalità e termini per l’attribuzione dei contributi alla fusione dei Comuni.
Articolo 2
(Modalità di attribuzione del contributo)
1. Ai comuni istituiti a seguito di fusione realizzate negli anni 2012 e successivi spetta, a decorrere dall’anno 2013 e per un periodo di dieci anni, un contributo straordinario che è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l’anno 2010 ai comuni che hanno dato luogo a fusione, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti.
La normativa statale d’incentivazione alle Fusioni di comuni è recentemente stata oggetto di modifiche. In base a quanto previsto dal DL 95 del 2012 all’articolo 20 convertito con modificazioni in Legge n.135 del 2012, è stato emanato il Decreto del Ministero dell’Interno – Decreto 10 ottobre 2012 “Modalità e termini per il riparto dei contributi spettanti, a decorrere dall’anno 2013, ai comuni scaturenti da procedure di fusione realizzate negli anni 2012 e seguenti”.
Il decreto prevede che ai comuni istituiti a seguito di fusione realizzate negli anni 2012 e successivi spetti, a decorrere dall’anno 2013 e per un periodo di 10 anni, un contributo straordinario che è commisurato al 20% dei trasferimenti erariali attributi per l’anno 2010 ai comuni che hanno dato luogo a fusione, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti.
Il decreto specifica che in caso di insufficienza dei fondi erariali destinati al finanziamento delle fusioni di comuni, il contributo spettante per la fusione è proporzionalmente ridotto.
I comuni istituiti a seguito della fusione devono inviare, a pena di decadenza, entro e non oltre il 30 settembre dell’anno di costituzione la richiesta di contributo per la relativa attribuzione a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo (previste tempistiche differenti solo per le fusioni realizzate nel corso dell’esercizio 2012 – entro novembre 2012).
È inoltre specificato che nel caso di ampliamento del neo costituito ente mediante la fusione di altri comuni, il contributo straordinario di cui sopra verrà rideterminato a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo, alla relativa richiesta, fermo restano la durata originaria dell’analogo contributo di cui sopra
Determinazione contributo straordinario statale calcolato sui trasferimenti erariali totali attribuiti ai 4 comuni dell’ Unione nell’anno 2010
COMUNE |
Importo Trasferimenti erariali 2010 |
20% del trasferimento Anno 2010 €. |
Busana |
422.123,10 |
84.424,00 |
Collagna |
501.286,24 |
100.257,00 |
Ligonchio |
524.009,79 |
104.801,00 |
Ramiseto |
569.864,03 |
113.972,00 |
Totale contributo statale annuale |
€. 403.454,00 |
CONTRIBUTO STRAORDINARIO STATALE PER 10 ANNI |
€ 4.034.540,00 |
Riepilogo ipotesi incentivi economici per fusione dei comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto derivanti da normativa regionale e statale aggiornati a settembre 2013
Contributo straordinario in c/ capitale – durata 3 anni: € 600.000,00
Contributo ordinario in c/ capitale totale – durata 15 anni: € 3.712.500,00
Contributo straordinario statale – durata 10 anni: € 4.034.540,00
TOTALE COMPLESSIVO: € 8.347.040,00