Lo scioglimento anticipato dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna, a seguito delle dimissione del Governatore Regionale Vasco Errani, ha comportato il temporaneo “congelamento” del procedimento di fusione in atto tra i Comuni di Busana, Collagna , Ligonchio e Ramiseto.Il referendum consultivo, che era previsto si svolgesse nella giornata del 12 Ottobre 2014, per effetto delle nuove elezioni regionali , viene rinviato alla prossima primavera 2015.
Per evitare la decadenza dell’intero percorso legislativo di fusione, avviato ormai dal 2013 e caratterizzato da numerosi atti (delibere dei Consigli Comunali, parere Provincia ecc), e da oltre 30 assemblee pubbliche tenutesi in quasi tutte le località dei comuni interessati, è stato approvato un emendamento legislativo (sotto riportato), inserito nella Legge Regionale 18 Luglio 2014, n. 17, che ha apportato modifiche all’articolo 13 della L.R. n. 24 del 1996, inserendo il comma 13 bis (Norme di salvaguardia per i progetti di legge di fusione decaduti a fine legislatura).
Con questo emendamento sono stati salvaguardati gli atti propedeutici già acquisiti al procedimento di fusione in corso ed inoltre si è definito, in modo chiaro, il proseguimento dell’iter legislativo che si dovrà svolgere secondo la procedura speciale di seguito riportata:
“Art. 13 bis Norme di salvaguardia per i progetti di legge di fusione decaduti a fine legislatura”
1. Quando il procedimento legislativo per la fusione di comuni avviato ai sensi all’articolo 8, commi 2 e 3, non possa concludersi entro la legislatura per lo scioglimento anticipato dell’Assemblea legislativa, pur intervenendo ai sensi dell’articolo 50, comma 6, dello Statuto regionale la decadenza dei relativi progetti di legge, sono fatti salvi gli atti propedeutici già acquisiti al procedimento ed il procedimento legislativo si svolge secondo la procedura speciale di cui al presente articolo.
2. Entro trenta giorni dal suo insediamento, la Giunta nominata a seguito delle nuove elezioni regionali, apportate le necessarie modifiche al testo del progetto di legge di fusione nella sua versione originaria deliberata dalla precedente Giunta o in quella più avanzata deliberata dai competenti organi dell’Assemblea legislativa, sentiti i Sindaci dei Comuni interessati, può provvedere all’approvazione e alla tempestiva trasmissione dello stesso all’Assemblea legislativa.
3. La Commissione assembleare competente, esaminato il progetto di legge e preso atto dei pareri resi, provvede a licenziarlo e a trasmetterlo all’Assemblea legislativa entro trenta giorni dall’iscrizione all’ordine del giorno generale dell’Assemblea.
4. Esaminato il testo licenziato dalla Commissione, l’Assemblea legislativa delibera nei successivi 15 giorni se procedere o meno all’indizione del referendum e il procedimento legislativo prosegue secondo la procedura ordinaria.
5. Qualora, nelle ipotesi di cui al comma 1, al progetto di legge di fusione decaduto si fossero applicate le speciali norme di cui all’articolo 7, comma 3 bis, della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), la loro applicazione prosegue sino alla conclusione del nuovo procedimento di fusione disciplinato a norma del presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.”.
Il percorso puntuale indicato dalla legge regionale fa presumere che il referendum consultivo dovrebbesvolgersi fra aprile e maggio della prossima primavera 2015.
Uno slittamento temporale che a questo punto potrebbe rivelarsi utile per illustrare e condividere ancora meglio con la popolazione questo importante e “storico” percorso di riordino istituzionale. Si sottolinea infine che viene comunque garantita, ai sensi della legge sopracitata , l’operatività dell’Unione Alto Appennino Reggiano fino al completamento dell’iter della fusione.
Ottobre 2014
I Sindaci dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio, Ramiseto